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I CONSIGLI DISTRETTUALI

La distribuzione dei notai sul territorio nazionale è divisa in 92 Distretti; l'ambito territoriale del Distretto coincide per legge con la circoscrizione del Tribunale. I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio vi è un Consiglio Notarile. I distretti in cui operano meno di quindici notai possono essere riuniti ad altro Distretto limitrofo per formare un unico Consiglio Notarile. 

Sede del Consiglio è la città ove è posto il Tribunale del Distretto. Il Consiglio Notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri secondo il numero dei notai presenti nel Collegio; viene eletto dai notai esercenti nel distretto e gli eletti restano in carica tre anni. Ogni anno un terzo dei Consiglieri scade dalla carica per compiuto triennio ed entro il mese di febbraio si vota per rinnovarlo. Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

Le funzioni

Il Consiglio Notarile svolge le seguenti funzioni:

  • disciplinare: può aprire il procedimento davanti alla Commissione Regionale di Disciplina, organo competente a giudicare in primo grado sugli illeciti disciplinari dei notai e ad irrogare le sanzioni;
  • vigilanza: sovrintende alla salvaguardia "del decoro dell'esercizio della professione, nella condotta dei notai, nella esatta osservanza dei loro doveri". La vigilanza non si esaurisce in un potere di richiamo, ma si esplica anche nel potere di indagine e di partecipazione attiva al procedimento disciplinare.